Fattura elettronica: 1° luglio cosa cambia

Come ampiamente noto, il 1° luglio il regime della fattura elettronica esce dal regime transitorio, che non prevedeva sanzioni per ritardi nell'invio della fattura, purchè effettuato nell'ambito del periodo di liquidazione iva. Dal 1° luglio le fatture devono essere emesse ed inviate entro 12 giorni dall'operazione. (In realta per le attività con liquidazione iva mensile, è previsto un ulteriore proroga delle disposizioni vigenti nei primi sei mesi fino al 30 settembre). Vediamo più in dettaglio con esempi pratici e distinguendo tra fattura immediata e fattura differita.

Fattura immediata

1) Esempio: 

In data 10 luglio viene venduto un bene o erogato un servizio per un valore di 100,00 + iva. La fattura dovrà avere la data del 10 luglio ed essere emessa e inviata entro il 22 luglio (giorni solari consecutivi)

2) Esempio:

In data 12 luglio viene ricevuto un acconto per un servizio da erogare o un bene da vendere successivamente. La fattura dovrà avere la data del 12 luglio ed essere emessa e trasmessa entro il 24 luglio.

 

Fattura differita:

La fattura differita ha un particolarità desunta da una precisazione dell'agenzia delle entrate, circolare 14/E del 17 giugno 2019:  la fattura potrà essere emessa ed inviata entro il 15 del mese successivo, ma con data dell'ultimo ddt.

Esempio: 

Ipotesi che siano stati emessi tre ddt a favore di un cliente: il 1° ddt il 5 luglio, il 2° ddt il 12 luglio e il 3° ddt il 25 luglio, la fattura dovrà essere emessa ed inviata entro il 15 agosto, ma con data dell'ultimo ddt e cioè il 25 luglio. Ne consegue che potranno esserci delle difficoltà a livello gestionale se venisse utilizzata un'unica numerazione per le fatture: immediate e differite: se sono state emesse delle fatture immediate con data 30 luglio, seguendo la stessa numerazione non è possibile emettere fatture con data 25 luglio ma numero successivo a quella del 30 luglio. Occorreranno di conseguenza, due numerazioni: una per la fatturazione immediata e una per la fatturazione differita.

 

Scontrino elettronico: 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2019 è ufficialmente entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico, denominato documento commerciale, per tutti coloro che superano un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, indipendentemente se l'attività al dettaglio è marginale o principale, occorre considerare il volume d'affari complessivo della partita iva.

Purtroppo i fonitori di registratori di cassa telematici hanno delle difficoltà nelle consegne e sicuramente non tutti hanno potuto adeguare il proprio registratore oppure sostituirlo con il nuovo. In questo caso viene in soccorso il recente decreto crescita che, in via transitoria fino al 31/12/2019, consente la registrazione manuale sul portate dell'agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di riferimento. Questa concessione, non riguarda i tempi per la liquidazione iva che pertanto rimangono inalterati.